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art. 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38
Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene alla stessa circoscrizione del Comune di iscrizione alle liste elettorali, il voto può essere esercitato nel Comune di domicilio temporaneo.
Se invece il Comune di domicilio appartiene ad una diversa circoscrizione elettorale, il voto potrà essere espresso in una sezione speciale istituita presso il Comune capoluogo di Regione al quale appartiene il comune di temporaneo domicilio.
La domanda deve essere presentata entro il (35° giorno antecedente la data della consultazione) utilizzando l’apposito modulo (ALL. 1).
Per gli elettori/elettrici la domanda deve essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
Alla domanda vanno allegati:
La domanda è revocabile, con le stesse modalità, entro il (25° giorno antecedente la data della consultazione).
AMMISSIONE AL VOTO
Il Comune di domicilio temporaneo entro il (5° giorno antecedente la data della consultazione) rilascerà, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, , con indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.
L’interessato/a dovrà esibire tale attestato al Presidente del seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità.