PIANO DI EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER IL COMUNE DI LAPEDONA AI SENSI DEL D.LGS. n.1/2018 E DGR 942/2024

Data:

29 feb 2024

Descrizione

- il Servizio Comunale di Protezione Civile è funzione fondamentale del Comune;

- il Piano di Emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi probabile evento calamitoso in un determinato territorio e si compone di procedure, schede tecniche e cartografie;

- il Piano è un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi;

- detto strumento particolarmente elaborato e complesso, dunque, contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali e del gruppo di protezione civile in caso di emergenza;

- il documento, inoltre, mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;

- il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 (“Codice di protezione civile”) attribuisce al Sindaco il ruolo di Autorità comunale di Protezione Civile;

- il medesimo Decreto legislativo stabilisce che il Comune approvi con delibera consiliare il piano di Protezione Civile Comunale redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11 comma 1 lettera b), e che tale deliberazione disciplina altresì meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini;

- la Direttiva emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 12/10/2012 ad oggetto “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici, recita testualmente che: “al fine di massimizzare l’efficacia della pianificazione d’emergenza, è altresì di estrema rilevanza che la popolazione venga adeguatamente e preventivamente informata in ordine alle fenomenologie di rischio presenti sul proprio territorio nonché alle norme di comportamento da adottare ed alle misure da intraprendere previste dai piani di emergenza. - che l’attività d’informazione alla popolazione rientra nelle dirette responsabilità del Sindaco ai sensi dell’art. 12 della L. 265/99 ed è esplicitamente menzionata dall’art. 3 della L. 225/1992 modificata dalla L. 100/2012, tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile

- tale disposizione è confluita nel citato D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice nazionale di Protezione Civile”, all’art 18, ove è descritta la “Pianificazione di Protezione Civile”, che conferisce ai Comuni il compito di prevedere, prevenire e gestire le emergenze. Tale funzione fondamentale viene affidata al Sistema di Protezione Civile, nel cui ambito di primaria importanza, oltre all’aggiornamento costante del Piano, troviamo il coinvolgimento della popolazione attraverso l’informazione e la formazione tra cui esercitazioni e campagne di sensibilizzazione.

Allegati

INDICAZIONI GENERALI

RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO SISMICO

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

RISCHIO DIGHE

RISCHIO INDUSTRIALE

RISCHIO NEVE

RISCHIO INCENDI

RISCHIO RITROVAMENTI BELLICI

RISCHIO EVENTI LOCALI

RISCHIO IGIENICO SANITARIO

RISCHIO DIFFUSIONE RADIAZIONI

RISCHI MINORI

Pagina aggiornata il 07/01/2025